VENDITA AL MINUTO- PREIMBALLATI

Il regolamento di base della vendita dei prodotti preimballati è il Reg. UE 1169/2011.
Le informazioni obbligatorie (art. 9 del reg. UE 1169/2011) previste per gli alimenti preimballati destinati al consumatore finale devono essere riportate sull’etichetta o direttamente sull’imballaggio.

  • Denominazione dell’alimento*
  • Elenco degli ingredienti
  • Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino allergie o intolleranze
  • Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)
  • Quantità netta dell’alimento*
  • Termine minimo di conservazione/data di scadenza
  • Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego, se particolari
  • Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
  • Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (D. Lgs 145/2017)
  • Paese d’origine o luogo di provenienza, ove previsto
  • Origine ingrediente primario (Reg. UE 775/2018)
  • Istruzioni per l’uso, se necessario
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo*, per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
  • Lotto (D. Lgs 231/2017)
  • Dichiarazione nutrizionale, salvo esenzioni
  • Marchio d’identificazione/bollo sanitario per i prodotti che fuoriescono da stabilimenti sottoposti a riconoscimento (Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 854/2004)
    * devono essere indicate nel medesimo campo visivo

Oltre a queste indicazioni obbligatorie vi sono per alcuni prodotti alimentari le “normative verticali” le cui prescrizioni devono essere integrate a quelle della normativa generale.

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