Il regolamento di base della vendita dei prodotti preimballati è il Reg. UE 1169/2011.
Le informazioni obbligatorie (art. 9 del reg. UE 1169/2011) previste per gli alimenti preimballati destinati al consumatore finale devono essere riportate sull’etichetta o direttamente sull’imballaggio.
- Denominazione dell’alimento*
- Elenco degli ingredienti
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino allergie o intolleranze
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)
- Quantità netta dell’alimento*
- Termine minimo di conservazione/data di scadenza
- Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (D. Lgs 145/2017)
- Paese d’origine o luogo di provenienza, ove previsto
- Origine ingrediente primario (Reg. UE 775/2018)
- Istruzioni per l’uso, se necessario
- Titolo alcolometrico volumico effettivo*, per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
- Lotto (D. Lgs 231/2017)
- Dichiarazione nutrizionale, salvo esenzioni
- Marchio d’identificazione/bollo sanitario per i prodotti che fuoriescono da stabilimenti sottoposti a riconoscimento (Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 854/2004)
* devono essere indicate nel medesimo campo visivo
Oltre a queste indicazioni obbligatorie vi sono per alcuni prodotti alimentari le “normative verticali” le cui prescrizioni devono essere integrate a quelle della normativa generale.